quinta-feira, 8 de setembro de 2011

DIREITO DOS RELIGIOSOS – Prof. Pe. Dr. Antonio Carlos Santana

26/10/09

Lib. II Parte III

Il CIC 1917 – Diritti dei Religiosi e della vita comune. Il cambiamento si da appartire del Vat. II. Il codice fu aggiornato anche a partire del Concilio Vat. II. Tratta oggi della Vita Consacrata (VC) in senso ampio.
Cammino di perfezione, assomigliando alla vita di Cristo. Sono norme comuni a tutti istituti di VC.

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI VC

Cann. 573-606 – recezione importante del Vat. II sulla VC.
Qui sono incluse tutte le forme fondamentali che regolano lo stato di VC: Istituti Religiosi, secolari, Società di Vita Apostolica, Ordine delle Vergine, eremiti e anche nuove forme di VC.
Ogni forma di questa dovrà definirsi, nelle Costituzioni nel I Capitolo: natura, fine e scopo dell'Istituto: Istituto di Vita Consacrata Religioso oppure Istituto di Vita Consacrata Secolare.
Eccezioni dei canoni 603-604 i cui tratano dei Eremiti.

Con contenuto dottrinale, teologico, ecclesiale e giuridico che stabiliscono l'obbligatorietà, l'interpretazione e gli effetti delle norme costitutive e identificative delle forme di VC.
Tutto in un sistema canonico armonco e coerente sulla base della teologia.

Fondamenti Teologici ed Ecclesiologici

an. 573: Descritivo, complesso, teologico e giuridico = sintetizza e armonizza l'esenza e funzione della VC.

Sequela Christi: L'aspetto cristologico e pneumatologico della VC – sotto la guida dello Spirito Santo. Cristo come centro, modello, ispirazione ecc.

I consigli evangelici: povertà, castitàa, ubbidienza. L'orden potrebbe essere: Castità, povertà, ubbidienza – coinvolgono la totalità della vita umana. Vengono accolti di forme diverse, la sostanza rimanga la stessa.
Il quanto i voti è una specificità degl'istituti, in questo senso è importante guardare la Tradizione della Chiesa.
Hanno anche l'obbligazione di promuovere i tre consigli.

L'unione alla chiesa per mezzo della perfezione della Carità – Ecclesialità della VC, sotto un'elemento fundamentale: l'unità e della comunione LG 44.

Il significato e la proiezione escatologica

ELEMENTI GIURIDICI
Canalizzano gli elementi teologici.

L'erezione canonica – fatta dalla legittima autorità competente (il Romano Pontefice, il Vescovo diocesano). Tutto giove al bene delle persone. Tutela dei beni dei membri: Associazione di Fedeli, Istituto diocesano e pontificio.

La stabilità delle forme e di coloro che accedono ad essi – stabilità non significa perpetuità. E' la forma e l'intenzione di rimanere.

I voti o altri sacri vincoli (dipende dell'istituto). I voti solo possono fargli gli istituti.

L'osservanza delle legi o diritto proprio approvati dall'autorità legittima e copetente. Il diretorio è aprovato dal Capitolo Generale.

La vocazione propri ad una forma di VC

La VC si basa su tre elementi:
1. professione stabile dei consigli evangelici per mezzo dei voti o sacri vincoli.
2. Sequela Christi, tendere alla perfezione dell'amore e servizio all'edificazione della Chiesa.
3. Realtà escatologica: pranunciare il Regno di Dio.

L'ECCLESIALITA' DELLA VC

Devono integrarsi pienamente nella Chiesa particolare dove sono
Can. 574 e LG 43-44
E' uno stato di vita ecclesiale (LG 44)
E' un modo di vita cristiana
 Dinamico, che porta la persona alla perfezione cristiana.
 Non è una realtà tra lo stato laicale e clericale (LG 43)
 Ha una propria personalità, indipendenza. E' uno dei tre stati della Chiesa: clero, religiosi e i laici.

Stati di vita nella Chiesa

Categoria Gerarchica
1. Chierici
2. Laici

Categoria strutturale – Santifcazione
1. Chierici
2. Laici
3. Consacrati

Affermazione Ecclesiale Fondamentale
 Quelli che professano i consigli evangelici negl'Istituti approvati dalla Chiesa, appartengono non solo la vita della Chiesa, ma alla santità di essa.
 Si affrema la ecclesialità degl'istituti di VC e dei suoi membri
 Determina il luogo ecclesiale che li corrispondono.
 Afferma il carattere carismatico di questo stato di vita

 Un proprio carisma
 Una propria missione
 Un proprio fine

Quest'affermazione ha un'intenzionalità
a. porre in rilievo la dignità e la vicinanza dello stato di VC ai due unici stati, costituzionalità del Popolo di Dio
b. Non contraporre questo stato di vita agli altri due. Tutti gli stati di vita si complementono.

Il can. 574 riproduce il can. 207 § 2: A questo stato di vita sono chiemati alcuni fedeli secondo il fine e lo spirito proprio degl'istituti, per usifruire di un dono nella vita della Chiesa.

La finalità di questa affermazione:
1. La Gererchia deve regolare questo stato di vita per coloro che ne fanno parte e si dedicono ad incrementare la missione salvifica dell Chiesa
2. Tutti nella Chiesa, devono promuovere questo stato, così si promuove la vita e la santità della Chiesa.

ATTENZIONE:
 Far parte di questo stato di vita non è frutto di menti personali
 E' un dono di Dio
 Enfatizza il valore della vocazione
 E' una vocazione divina, esplicitazione della vocazione cristiana, essenza della VC

I COSIGLI EVANGELICI E SEQUELA CHRISTI

Can. 575 – Dono di Cristo
Can. 576 – La funzione della Gerarchia rispetto ai consigli
Can. 578 – L'osservanza
Can. 599 – Carità
Can. 600 – Povertà
Can. 601 – Obbedienza

1. Consigli evangelici, dono che si radica in Cristo.

 I consigli evangelici è un patrimonio della Chiesa. Tutti i cristiani possono praticarli. La ragione la troviamo in Cristo, la sua vita, la sua preghiera, un'eredità perciosa della Chiesa.
 Stabilisce un vincolo assiologico fondamentale: insegnamenti ed esempi di Cristo.
 Sono un dono per la Chiesa e si devono conservare. E' una realtà e un dono della Chiesa. I consigli danno la libertà per lavorare il Regno. La Chiesa tutela questa libertà a turta forza.

Fondamento Cristologico
 Cristo visse personalmente i consigli
 Cristo insegnò la dottrina e la riempì di cintenuto (un contenuto positivo) incitando a viverli

Realtà teologico-giuridico dei consigli evangelici

 Possono essere assunti per mezzo di voto o Sacri vincoli (LG 43)
 I consigli evangelici permetono una sequela vicina a Cristo.
 Cristo non ci lasciò i voti, ma trovano in lui il fondamento

2. Funzione della Gerarchia rispetto ai Consigli Evangelici

Can 576 – PREMESSE
 Stabilisce l'autorità competente ad interpretare e regolare i CEv. - per evitare gli estremi
 Che producono il BENE della persona
 Devono curare che crescono e fioriscano secondo lo spirito dei fondatori.



RICUPERO

Il raporto con la Gerarchia si basa nell'ecclesialità della VC – c.574
L'autorità competente ad interpretare e regolare:

L'autorità competente:
 Santa Sede
 Romano Pontefice – CVCSVA
 Vescovo Diocesano – Istituti di diritto diocesano

Intervengono per mezzo di:
 Decreti generali esecutivi c. 31-33
 Istruzioni c. 34
 Atti amministrativi singolari c. 35-93 (decreto, precetto. Rescritto)

SEDE APOSTOLICA – SANTA SEDE

S'intende con questo termino:
 Il Romano Pontefice
 Tutti i dicasteri o uffici della Curia Romana

Il RP esercita la sua potestà per mezzo della Curia Romana con potestà vicaria, con base del raporto:
1. Comunione ecclesiale
2. Presenza nei momenti cruciali dell'IVC
3. Spazi di autonomia/non indipendenza
4. Decentralizzazione – dicasteri/Curia Romana
Centralizzato: Supriore e solo lui
Decentralizzato: Tra i superiori generali e i membri ci stano delle istanze.
5. Sussidiarietà – nasce del Vat. II

Momenti principali d'interrelazione

1. L'erezione canonica – c. 573 § 2; 579
a. Istituto Diocesano: il Vescovo deve consultare la Santa Sede (diocesano o pontificio) c. 573,2 e 579
2. Interpretazione dei consilgi evangelici c. 576
3. Corroborare mente e propositi del fondatore c. 578
4. Fusioni, unioni, divisioni, federazioni, confederazioni c. 582
5. Cambiare quanto è stato approvato dalla S. Sede c. 583
6. Sospensione dell'IVC e determinare sui i beni c. 584
7. Approvare le Costituzioni e le modifiche c. 587 § 2
8. Riconoscere lo stato clericale o laicale dell'IVC c. 588 § 2 e 3
9. Riconoscimento pontificio c. 590
10. Concessione dell'essenzione c. 591
11. Studio delle relazioni sullo stato dell'istituto c. 529,1
12. Aprovazione delle nuove forme di VC c. 605




VESCOVI E ORDINARI DEL LUOGO

A. Vescovo Diocesano
1. E' della loro competenza quanto stabilito nei canoni: 573 § 2; 576; 578; 578 § 2; 588 §§2,3.
2. Sono i vescovi che hanno la cura di una diocesi o gli equiparati: Prelato Territoriali, Vicario Apostolico, Prefetto Apostolico, Amministratore Apostoloco, Abate Territoriale, c. 370-371

B. Competenze nel suo territorio

1. Erigere un Istituto di diritto diocesano, previa consultazione alla Sede Apostolica c. 579 e 598
2. Avere cura degli IVC nella sua diocesi, rispetando la loro autonomia c. 594
3. Aprovare le loro costituzioni e le modifiche del IVC c. 595 § 1
4. Dispensare dell'osservanza delle disposizioni delle Costotuzioni in casi particolari c. 595 § 2
5. Ricevere nele sue mani la professione degli eremiti, dirigere e moderare la loro vita c. 603
6. Ricevere il santo proposito delle vergine consacrate c. 604
7. Discernere i nuovi doni dello Spirito Santo c. 605

C. Ordinari del Luogo – c. 134 § 1
 Romano Pontefice
 Vescovo Diocesano
 Prelato Territoriale
 Abate Territoriale
 Prefetti e Vicari Apostolici
 Amministrazione Apostolica stabilmente costituita
 Vicari Genrali ed Episcopali
 Chi possiede interinamente una Chiesa Particolare o equiparata

Att.: I superiori maggiori degl'IVC e SVA clericali di diritto pontificio – sono ordinari per il proprio istituto, ma non del luogo.

A loro corrisponde:
 Rispetare e difendere l'autonomia degl'IVC c. 586 § 2
 Rispetare e difendere l'esenza degl'IVC c. 591

D. Principali Funzioni della Gerarchia

1. Interpretare i consigli evangelici. L'interpretazione piò essere autentica e definitiva, con valore normativo.
2. Regolare con leggi pratiche i C.Ev.
3. Aprovare canonicamente queste forme di vita stabile, con le garanzie di ecclesialità, santificazione ed evangelizzazione.
4. Aver cura dhe gl'IVC crescano, fioriscano fedeli alla propria identità dei fondatori e alle sane tradizioni c. 576

Lo spirito dei fondatori

1. Il Vaticano II insiste sulla fedeltà allo spirito dei Fondatori
2. Una fedeltà che comporta un addatamento ai bisogni, senza modificare il carisma
3. Costituisce uno dei principi del rinnovamento auspicato dal Concilio.

Sane Tradizioni
• La Tradizione è l'eredità del passato
• E' costotuita dalla forma d'intendere e di vivere la spiritualità di un Instituto lungo la storia
• SANA significa che le tradizioni sono state verificate come buone e adeguate per lo istituto.

3. TIPOLOGIE DELLE FORME SECONDO LA SEQUELA CHRISTI

Can. 577
• Canone teologico e cristologico
• La classifica degl'istituti è fatta secondo la forma di seguire Cristo: orante, missionario, caritativo.
• La tipologia si basa sulla LG 46

Divisione Generale
• Istituto di Vita Consacrata Religioso
• Istituto di Vita Consacrata Secolare
• Società di Vita Apostolica
• Eremiti
• Vergine Consacrate
• Nuove forme di VC

Sequela Christi
• Oranti-contemplativi
• Missionari
• Caritativi

Ordine Sacro
• Clericale
• Laicale

Approvazione
• Diocesano
• Pontific

Esenzione
• IVC e SVA esenti
• IVC e SVA non esente

• Genere
• Maschile
• Feminile


Conservazione del Bene/Patrimonio spirituale

Can. 578
• La sua radice si trova nella Perfectae Caritatis n. 2
• E' un canone dogmatico in cui il legislatore elenca gli elementi che costituiscono il significato del patrimonio:

• 1. Mente e propositi del Fondatore: natura, fine, spirito, carattere del IVC.

• NATURA: è costituita degli elementi essenziali e costitutivi: can. 587 § 1: vocazione, carattere proprio dell'istituto, fine o fini e spirito.
• FINE dell'istituto: configura la peculiarità, fisionomia, identità e indole dell'istituto.
• SPIRITO: è lo stile di vita, la fisionomia, che distingue dagli altri

2. Sane tradizioni dell'istituto

• E' una determinata forma di vita che si è concretizzato e fissato lungo gli anni di vita dell'istituto.

Li costituiscono:
• Stile di vita
• Professione religiosa
• Apostolato
• Altre, a secondo dell'IVC

• La tradizione è frutto del tempo e della costante ripetizione della forma di relazionare le cose o vivere la vita.
• L'obbligatorietà e conservazione delle sane tradizioni si basa nella sanzione della Chiesa, e si appogia nel pubblico impegno assunto nella fede e carità perfetta.
• L'obbligatorietà coinvolge non soltanto i membri dell'istituto, ma tutti i fedeli chierici o laici. Non si può cambiare il Patrimonio dell'istituto.
• Il Patrimonio dell'istituto non si può cambiare diverso dell'immobilismo, perché il carisma e dono è dinamico. PC 2,3 presenta il rinnovamento come ritorno all'ispirazione primigenia, alla mente e proposito del Fondatore.

COSTITUZIONE CANONICA DI UN'ISTITUTO DI VC

Canonici 579-585
1. Potestà del Vescovo ad erigere IVC can. 579
2. Aggregazione di un istituto di VC ad un altro, c. 580
3. Divisione di un IVC c. 581
4. Unione e federazionedi un IVC c. 582
5. Innovazione degli atti riservati alla sede Apostolica c. 583
6. Sopressione de un IVC c. 584
7. Sopressione delle circoscrizioni di un IVC c. 585

1. Potestà del Vescovo Diocesano per erigere un IVC
Can. 579
Tutti istituti devoco comminciare in una Diocesi. Prima di tutto ha un percorso diocesano.
• Raccoglie la normativa del CIC'17, can. 492 § 1
• Si tratta del Vescovo diocesano, in carica, il tittulare, non auxiliare, coadiutore, che lo deve prendere a carico, ma non sostenerlo...
• Si deve fare per decreto scritto, can. 31, c. 48-58, c. 474, secondo quanto richiesto dalla SCRIS dal 1922, Pastor Bonus, 106. Deve fare una richiesta scritta al vescovo della diocesi , l'originale deve rimanere nel archivio dell'istituto.
• Tali requisiti furono stabiliti dal Concilio Lateranense IV (1215), dimenticato nel tempo e riprestinato da Pio X (1906), CIC'17 e CIC'83.
• L'erezione è un atto giuridico, per mezzo del quale si costituisce l'istituto in persona giuridica c. 114-123.

IL DECRETO SCRITTO

1. Garantisce l'utilità dell'istituto nella perfezione evangelica. Granzia per i membri, la forma di vita che voglio seguire è aprovata dalla Chiesa, la Chiesa la riconosce come buona.
2. Conferisce personalità giuridica e diritti e doveri della persona giuridica pubblica
3. Deve definire: titolo, norme: Natura, fini, identità dell'IVC
4. L'atto di erezione diferisce della fondazione dell'istituto
5. L'atto di fondazione è un atto privato, realizzato da una persona privata, che non erige canonicamente l'istituto
6. L'erezione segue l'atto di fondazione, che spetta all'autorità ecclesiastica corrispondente.
• Prima dell'erezione canonica dell'istituto è necessario che il gruppo di fedeli viva come associazione di fedeli, secondo la natura e i fini propri, sotto la guida e la vigilanza del Vescovo diocesano
• Costituisce la prima approvazione da parte della Chiesa di un gruppo di fedeli che assumono i consigli evangelici e intendono avere un'esistenza giuridica nella Chiesa
• Si deve consultare la Sede Apostolica, chiedendone il parere sull'erezione di un nuovo IVC in un territorio concreto (nihil obstat).

Se si richiede ad validitatem:


SI:
• perche il coetus indicò in tale modo la formula “dummodo”
• così è stabilito dal can. 39

NO:
• dummodo non incide la validità dell'atto amministrativo, can. 39, e non è un atto amministrativo.
• Non c'è il Superiore che chiede il parere di un altro per la validità dell'atto
• Non c'è una legge irritante che lo dica espressamente, can 10,
• Il can 579 non dice che sia invalido.
• La consultazione non sminuisce il potere del vescovo, ma è un aiuto per poter valutare il carisma, offrendo informazione e strumenti per erigerlo
• Il contenuto del canone è uno strumento teologico-giuridico nella sacramentalità della Chiesa, che cerca l'unione con Dio e i fratelli, e il bene deo corpo.

Cosa il vescovo deve inviare alla Santa Sede:
il nome e il cognome del fondatore
curriculum vitae
storico del gruppo
due copie del libro di preghiera
una fotografia dell'abito religioso
sei copie delle costituzioni che debbono esseri distribuite alle persone che la leggeranno e valuteranno
Un informe dei suoi membri, del loro vescovo, di altri vescovi
L'apostolato che svolgono, la formazione dei membri e la parte economica

• Nella erezione il vescovo dovrebbe tener conto del numero 51 Mutuae Relationes

AGGREGAZIONE DEGL'IVC

Can. 580

Definizione: Unire due cose conservando in entrambe la propria autonomia canonica, cioè, conservando la propria identità e libertà.

Caratteristiche: Conservano la propria autonomia
Conservano il governo proprio
Conservano le Costituzioni e i beni propri

Potremmo dire che è un atto giuridico per il quale un Istituto è autoritativamente ammesso e riconosciuto come membro morale di un altro istituto.

I rapporti che si stabiliscono tra l'aggregante e l'aggregato sono a livello giuridico e spirituale. Il codice non stabilisce in che cosa consista questo tipo di rapporti, che normalmente sono comunicazioni di favori spirituali o di alcuni diritti e doveri di assistenza spirituale.

Spetta all'autorità interna competente dell'istituto aggregante fare l'aggregazione. Secondo i principi generali del diritto che spetta la Supremo Moderatore con il consenso del suo Consiglio o al Capitolo generale, secondo quanto disposto alle costituzioni.

DIVISIONE DEL IVC

Can. 581.

Si tratta della divisione interna dell'istituto in circoscrizione

Ogni istituto può dare il nome meglio rispetto alla propria identità e bisogno, anche avendo cura della propria storia.

La ragione per dividere l'istituto è dotarlo di un governo migliore

I nomi più comuni:
Province
Viceprovince
Regioni
Vicariati
Aree
Delegazioni

Provincia: E' l'unione di più case che costituiscono una parte immediata dell'istituto sotto il medesimo Superiore Maggiore, ed è canonicamente eretta dalla legittima autorità, c. 621, con potestà ordinaria e le competenze devono essere stabilite nel diritto proprio, nelle Costituzioni.

Regione: E' un organismo equiparato alla Provincia, sotto un Superiore Maggiore con la potestà conferita dal diritto universale e proprio, non essendo per determinati aspetti indipendenti, con potestà delegata, inferiore alla Provincia. Non ha tutti gli elementi per essere costituita come provincia. Li mancano qualcuno, di tipo, economico, di formazione, de governo ecc. Sono costituite con la speranza che divengano province.

Delegazione: L'unione di più case che costituiscono una parte immediata dell'istituto sotto il medesimo Superiore con potestà delegata.

Delegazione personale: il Superiore Generale delega ad un membro dell'istituto alcuni poteri proprio di governo in rapporto a una o più case

Delegazione territoriale: E' un insieme di case sottomesse ad un Superiore delegato i cui poteri sono definiti dal Diritto proprio

Requisiti per la creazione nelle circoscrizione debbono essere chiare, debbono dare vita, debbono essere determinato del diritto proprio le costituzioni.

UNIONI E FEDERAZIONI

Can. 582

Perfectae Caritatis 21 e 22 Ecclesia Santae 39-41 si prevedono misure analoghe a quelle del canone

FUSIONE
E' l'assorbimento di un istituto da parte da un altro. In questo modo l'Istituto assorbito passa aa far parte dell'altro Istituto. I diritti e i doveri dell'Istituto entrano così nel patrimonio dell'Istituto che assorbe.

L'istituto assorbito sparisce all'interno dell'Istituto assorbente. L'istituto assorbito si estingue.





UNIONE
Due o più Istituti si uniscono tra loro formando un nuovo Istituto distinto dai precedenti.
Questo nuovo Istituto è la nascita di un nuovo Istituto che deve rispettare i diritti acquisiti, le pie volontà, i vincoli esistenti con terzi.
Nasce uno nuova persona giuridica pubblica nuova.
Si uniscono Istituti con finalità, spirito, consuetudini simili.
Graficamente potremmo dire:



+ =


CONFEDERAZIONE
E' l'unione di diversi Istituti o federazioni nascendo una configureazione di Istituti, che conservano la propria personalità giuridica, diritti e doveri, la propria autonomia.

La Confederazione ha la propria personalità giuridica differente da quella degli Istituti che la costituiscono.
Ha i propri statuti stabiliti dagli Istituti che la costituiscono. Determina la natura, struttura, diritti e doveri della Confederazione e dei membri confederati al interno della struttura. (Confer), sono approvate della Santa Sede se diocesano, il Vescovo diocesano.
Graficamente:

FEDERAZIONE
L'associazione di diverse società sotto una stessa autorità comune.
L'unione di diversi Istituti nella quale perdono parte dei suoi diritti e doveri, in favore di un unico soggetto ad extra.
Gli Statuti devono armonizzare con la natura, le leggi, lo spirito, le tradizioni spirituali-giuridiche ed apostoliche di ciascuno degli Istituti che compongono la federazione.


INNOVAZIONI A ATTI RISERVATI ALLA SANTA SEDE

Can. 583

Non si possono introdurre modifiche all'approvato dalla Sede Apostolica.
Se invece l'Istituto è di Diritto diocesano, corrisponde al vescovo approvare le modifiche.
Se tratta di ottenere la licenza della Sede Apostolica. Si deve chiedere con la motivazione necessaria. Molte volte sono respinte molte volte dalla Santa Sede le richieste di modifiche perché proprio non presentavano delle motivazioni adeguate.


SPPRESSIONE DI UN IVC

Per motivi interni, per disobbedienza, per problemi economici, per mancanza di vocazioni, per problemi interni nella comunità, ecc.

La soppressione di un IVC a decidere sui i suoi beni temporali, è competenza esclusiva della Santa Sede.
La soppressione è l'abolizione totale dell'istituto, sia di diritto pontificio o diocesano, essendo un'eccezione alla regola “chi erige può sopprimere”.
Nella decisione dei beni dell'istituto soppresso non si può applicare la norma del can. 123:
Estinta la persona giuridica pubblica, la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e parimenti degli oneri della medesima viene retta dal diritto e dagli statuti; se questi t acciono, essi toccano in sorte alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti; estinta la persona giuridica privata, la destinazione dei beni e degli oneri della medesima è retta dagli statuti propri.
La persona giuridica soppressa non ha un superiore.
I beni personali di ogni singoli membri dell'istituto soppresso passano a loro, gli altri corrisponde alla Santa Sede decidere.
Con la soppressione la Santa Sede decide sullo stato dei membri: dispensa dei voti, transito ad un altro istituto.

La Soppressione delle Circoscrizioni

La soppressione delle circoscrizioni corrisponde all'autorità interna dell'istituto can. 585
Il decreto Ad instituenda experimenta (04.06.1970) concedeva la potestà al capitolo generale. Lo schema del 1977 prese questa nprma che i consultori semplificarono per introdurla nel codice. Ma il codice non stabilisce che sia.

Due teorie sull'autorità competente:
1. Corrisponda al capitolo generale sopprimere le circoscrizione e determinare sui beni.
2. Corrisponda al Supremo Moderatore con il consenso del suo Consiglio.
Sulla divisione di un istituto in piccoli istituti si applica il c. 122.

CARACTERISTICHE PROPRIE DEGLI ISTITUTI

1. Autonomia c. 586


L'autonomia degli IVC

Can. 586

Il legislatore riconosce la fìgiusta autonomia soprattutto nel governo affinché possono stabilire la propria disciplina e conservare integro il proprio patrimonio.
Corrisponde al proprio Ordinario del luogo conservare e difendere questa autonomia.
Questo canone risponde pienamente ai criteri e i principi ispiratori del Concilio. Sussidiarietà, corresponsabilità, decentralizzazione, rispetto alla personalità giuridica.
Si tratta, secondo i membri della commissione, si affermare il valore e l'importanza dei carismi ed evitare tutto quello che possa danneggiare la vita interna ed esterna degli IVC.

L'autonomia se può definire come:
• La facoltà che ogni IVC e SVA ha per darsi dalle norme subordinatamente equiparate al diritto universale.

Corrisponde al Romano Pontefice riconoscere e concedere l'autonomia di governo, che si dovrà stabilire nelle Costituzioni e diritto proprio.
Il grado di autonomia sarà diverso secondo il tipo di Istituto che sia: diocesano o pontificio.
Si deve distinguere autonomia di indipendenza.

INDIPENDENZA: Indica che un determinato ente giuridico non ha nessun vincolo d'unione con altro/altri ente/i conservando ognuno la propria realtà.

AUTONOMIA: indica che esistono dei vincoli di unione con altro ente superiore, rimanendo autonomo nel suo operare.

L'autonomia degl'IVC e SVA è giusta non assoluta, quella richiesta dalla propria natura dell'istituto.
Garante del normale esercizio del governo, l'integrità dello stile di vita comunitaria, l'orientazione apostolica distintiva, la spiritualità e lo spirito originario ed originale.
Il canone stabilisce che l'Ordinario del luogo che deve proteggere l'autonomia, questo non diminuisce la sua potestà, ma aggiunge un obbligo in più.


IL DIRITTO PROPRIO

c. 587

Ha la finalità di difendere la vocazione e l'identità di ogni Istituto. Esprime l'autonomia dell'Istituto nel definire la natura, fine, spirito, identità, patrimonio.
Risponde alla domanda degli Istituti di avere più libertà rispetto al diritto Universale (ES 12-14)


Che cos'è il Diritto Proprio? Come viene istituito?
E' obbligatorio per tutti gl'istituti.

• La Regola di Vita. Non può essere cambiata.
• Le Costituzioni (ha la possibilità di modificare)
• Il Direttorio – le norme applicative del principio costituzionale, l'applicazione Generale
Particolare- tratta delle diverse normative

• Norme dei capitoli
generali
provinciali
locali

• Norme dei superiori
generali
provinciali
locali

• Tradizione, Consuetudini, Documenti propri

LE COSTITUZIONI
Non c'è una definizione nel Codice di diritto canonico.
Dunque la possiamo definire come:
Il diritto proprio e fondamentale di un IVC come fonte contenente la normativa costitutiva e diretta, integrale, organica e stabile, elaborato generalmente dai Capitoli Generali e votato dallo stesso e definitivamente dal vescovo o dalla Santa Sede.
Dunque: è un codice di precetti per l'uso di un Istituto Religioso.

In origine si trattava di un istituto di regole brevi, dove i fondatori esprimevano le loro intenzione per l'opera.

Le caratteristiche delle costituzioni:

• L'obbligatorietà per tutti i membri dell'istituto
• Stabilità e validità per tutti i luoghi e tempi.
▪ Garanzia di permanenza dell'identità dell'istituto e della fedeltà alla sua vocazione e missione.
Non esclusività delle norme

Tematiche delle Costituzione

 La suddivisione degli istituti c. 581
 Gli elementi specifici del diritto proprio c. 587
 La potestà dei Superiori c. 596
 I consigli evangelici c. 598,599-601.
 I superiori c. 615-616, 623-627
 I capitoli 631
 I beni temporali
 La formazione
 La clausura
 Diritti e doveri

Questo canone (587) enumera gli elementi che costituiscono il diritto degl'IVC:

• Governo - Disciplina dei membri
• Incorporazione all'istituto - Formazione
• Apostolato - Preghiera

§ 2 si parla dell'approvazione

• Spetta alla Santa Sede, can. O al vescovo, c. 595
• L'iniziativa parte del proprio Istituto che riunito in capitolo discute a approva i cambiamenti che si devono introdurre, con il fine di completare o aggiungere la propria legislazione.

§ 3 stabilisce un equilibrio tra gli elementi giuridici, teologici, spirituali, ecc...

 Le costituzioni devono essere ben radicate in una sana ecclesiologia della vita consacrata affinché rispondono adeguatamente al sentire e vivere della Chiesa.

§ 4 tratta dei codici supplementari

 Si stabiliscono le norme di comportamento, di azione dell'istituto, senza l'intervento della Sede Apostolica. Sono le norme applicative delle Costituzioni, che hanno diversi nomi: direttorio, norme applicative, statuti, regolamenti.

DIRETTORIO
• E' il codice accessorio, non fondamentale e proprio di un IVC che contiene norme sussidiarie e pratiche, applicative delle Costituzioni.
• E' un documento relativamente stabile, integrale ed organico, elaborato del Capitolo Generale che lo approva e lo promulga.
• Lo approva il Capitolo Generale o il Superiore Generale con il suo consiglio.

ISTITUTI CLERICALI O LAICALI

Rilieve alla volontà del Fondatore

ISTITUTI DI DIRITTO PONTIFICIO O DIOCESANO

RELAZIONE TRA GLI ISTITUTI E LA CHIESA
C. 590-595


SOGGEZIONE E OBBEDIENZA AL PAPA E ALLA SANTA SEDE

• Tutti gli istituti de VC nascono per l'edificazione della Chiesa, ne sono parti e dunque ne dipendono della suprema autorità: il Papa. c. 332, 333 § 2 e i vescovi come corpo episcopale 336.

• Per il voto di obbedienza dovranno obbedire al S. Pontefice c. 331-333, essendo il Supremo Moderatore della Chiesa e dunque di tutti gl'istituti di VC.

• Questo principio che enumera il canone, sa applica a tutti gl'istituti indistintamente che sia di diritto diocesano o pontificio, maschili o femminili, apostolici o contemplativi.

La ragione di questa peculiare autorità:

• La collocazione che gl'IVC hanno nel mistero della Chiesa
• La peculiare consacrazione, che proviene dei consigli evangelici.
• La radicalità di vivere la vita cristiana
• Altri autori considerano che la ragione di questo canone sia nel testimonio escatologico
• Ma il legislatore stabilisce che “in quanto dedicati al servizio di Dio e di tutta la Chiesa” LG 44, è una ragione ecclesiologica, la sua appartenenza alla Chiesa e al suo servizio alla stessa.
• Il § 2 afferma devono obbedire primo come fedeli cristiani e secondo per il voto di obbedienza.

L'ESENZIONE

c. 591

Nasce come un privilegio e continua così fino ad oggi e gli istituti lo hanno come diritto proprio. Cioè a che lo chiedono “eximere potest”.

• Il Concilio Vat. II tratta questo argomento in LG 45 CD 35 MR 22
• Oggi l'esenzione è un principio generale di una facoltà che il RP ha, senza specificare in che cosa consiste.
• L'esenzione è la sottrazione degl'IVC al regime degli ordinari del luogo, sottomettendoli alla sola potestà del RP o di un'altra autorità ecclesiale.

Due sono le ragioni per i quali si può concedere l'esenzione all'istituto

a. Di ordine finalistico, il bene dell'IVC, le necessità pastorale della Chiesa Universale alle quali non possono soddisfare i Vescovi singolarmente.

b. Di ordine dogmatico, dottrinale. E' conseguenza del primato del Papa che, per ufficio deve rispondere e attendere al bene comune di tutto il Popolo di Dio.

Ma sono sotto l'autorità del Vescovo diocesano:

1. La cura delle anime
2. L'esercizio del culto divino
3. Altre opere di apostolato.

Insieme si deve aggiungere il riferimento alla vita della diocesi, la visita pastorale a norma del diritto CD. 35, c. 678§2, 715§2.

COMUNIONE DEGL'IVC E SVA CON LA SEDE APOSTOLICA

Il canone stabilisce due obblighi differenti:

1. L'obbligo che hanno i Superiori Maggiori di inviare un informe periodico sullo stato di vita del proprio istituto, l'apostolato, la formazione, le separazioni, secondo le direttive e tempi della Sede Ap.
2. Tutti i superiori devono far conoscere ed osservare la dottrina e documenti pontifici sulla VC e religiosa.
• La finalità di tutto questo è favorire la comunione.
• Un intento di favorire l'interrelazione che deve esistere tra le due istituzioni.
• La relazione sullo stato di vita viene fatta dal Superiore generale de inviata alla Sede Apostolica, con i dati dell'istituto.

LA DIPENDENZA DEGL'IVC-SVA PONTIFICI DALLA SEDE APOSTOLICA

c. 593

• L'erezione di un IVC ed Istituto di diritto pontificio comporta automaticamente la sottrazione dalla potestà del vescovo e la sottomissione al RP.
• La ragione di questa dipendenza è la conservazione del patrimonio e la sua missione
• La dipendenza fa riferimento al regime, alla disciplina, cioè al governo interno dell'istituto
• La dipendenza è immediata, diretta, senza intermediari ed esclusiva senza che nessuna altra autorità possa intervenire
• Non si tratta di una dipendenza dell'autorità della Chiesa, se non di una dipendenza dalla Suprema autorità
• La Sede apostolica può intervenire quando lo considera opportuno, anche sostituendo i Superiori interni a norma del diritto universale.

LA DIPENDENZA DEGL'IVC-SVA DIOCESANI DAL VESCOVO DELLA DIOCESI

c. 594

• E' la stessa norma del canone precedente (593) applicata agli IVC di diritto diocesano
• La ragione di questa soggezione è che gli IVC diocesani non hanno acquistato la maturità degli Istituti di diritto pontificio
• Il vescovo deve proteggere, tutelare e difendere questi Istituti e farli crescere.
• Le competenze del Vescovo della sede principale sono:
◦ Approvare le costituzioni
◦ Confermare le modifiche al testo costituzionale
◦ Trattare gli argomenti più importanti che sono sopra l'autorità interna, consultando i vescovi delle diocesi dove si trova l'Istituto, senza essere vincolato al loro parere.
• La sede principale è quella della diocesi dove c'è la casa generale.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'IVC

c. 596-602

• Potestà del Superiore e dei Capitoli degl'IVC-SVA, c. 596
• L'ammissione agl'IVC-SVA, c. 597
• L'Osservazione dei consigli evangelici e il diritto divino, c.598
• Il consiglio

c. 596
 La potestà dei Superiori e dei Capitoli è quella stabilita nel diritto proprio. Sono i soggetti attivi della potestà.
 I superiori e i capitoli sono due fonti di provenienza e definizione di potestà diverse
 Possono essere a tre livelli: generale, provinciale e locale
 Sono delle persone giuridiche e diverse di natura pubblica con carattere particolare e secondo il diritto universale e proprio.
 La potestà non è assoluta ma limitata. Ricevano la potestà dal diritto universale e dalle Costituzioni, lo stesso per le loro funzioni e i limiti.
 La potestà è dominativa § 1, è donata mediante il ministero della Chiesa ed è unita ad un ufficio ecclesiastico, c. 145 § 1.
 La potestà dominativa è di natura pubblica, senza confondere con quella di governo di giurisdizione. E' quella potestà che compete a tutti i superiori religiosi per reggere i sudditi in ordine al fine proprio dell'istituto, della provincia, della casa.
 La potestà di giurisdizione è la potestà ecclesiastica pubblica di giurisdizione esistente nella Chiesa per divina istituzione, che compete al superiore religioso dell'IVC clericale pontificio, per reggere i sudditi in ordine al fine soprannaturale e lo specifico dell'IVCR.
 L'origine delle due potestà è doppia:
◦ Nella dominativa l'origine deriva da una parte dalla natura degli Istituti e dall'altra dall'accordo di soggezione che i membri hanno assunto con la professione del voto d'obbedienza.
◦ Nella giurisdizione l'origine si trova nell'istituzione divina e nell'ordine sacro che abilita per esso.
§ 2: Tratta della potestà di giurisdizione.
• Afferma che corrisponde agli istituti clericale di diritto pontificio
• E' una potestà che si aggiunge alla potestà dominativa del § 1
• Per sua natura è ordinaria, annessa all'ufficio.

L'AMMISSIONE AGL'IVC E ALLE SVA

c. 597
• La potestà d'ammissione spetta al Superiore legittimo competente.
• La esercita in nome dell'istituto e della Chiesa
• E' un atto giuridico pubblico unilaterale.
• Non è un diritto del candidato, ma una grazia, una facoltà libera non obbligatoria “può essere ammesso”


• Requisiti per l'ammissione:

◦ Essere cattolico, battezzato, in piena comunione con la Chiesa cattolica, autorità della Chiesa, il Romano Pontefice
◦ Avere retta intenzione. Avere la volontà di adeguarsi alla finalità dell'istituto e di tutto quello che sia necessario per conseguirlo. L'intenzione deve essere: attuale, cioè nel momento della richiesta; chiara, rispetto all'oggetto principale; determinata per lo stesso oggetto.
◦ Possedere le qualità richieste dal diritto universale e proprio per poter raggiungere il fine dell'istituto.
◦ Essere libero di qualsiasi impedimento
◦ Avere un'adeguata preparazione, intellettuale (basica però) per la missione e i fini dell'istituto

• A questi requisiti se ne possono aggiungere altri, stabiliti dal diritto proprio
• L'unica novità rispetto al CIC 17 è l'adeguata preparazione del candidato. Questo può richiedere un periodo di preparazione previa al noviziato (aspirantato, postulantato)




L'OSSERVANZA DEI CONSIGLI EVANGELICI E IL DIRITTO PROPRIO

c. 598

• Il fondamento della professione dei consigli evangelici lo troviamo nella dottrina e testimonianza di Cristo (LG 43, PC 1)
• In questo canone troviamo due obblighi fondamentali: una rivolto all'istituto, l'altro ai consacrati
• Senza l'osservanza dei consigli evangelici nelle costituzioni, il secondo obbligo sarà molto difficile
• L'ordine dei consigli evangelici sono quelli del Concilio Vaticano II, LG 43, PC 12-14
• Il § 2 si può dividere in due parti:
◦ L'osservanza dei consigli evangelici. Il Legislatore stabilisce come deve essere questa osservanza: fedele ed integra
◦ Ordinare LA VITA SECONDO IL DIRITTO PROPRIO DELL'ISTITUTO, PER RAGGIUNGERE LA PERFEZIONE DEL SUO STATO
◦ Il canone lascia piena libertà ad ogni Istituto affinché possa stabilire la forma concreta di vivere la povertà castità ed obbedienza in modo da rispettare l'identità propria di ogni istituto.

IL CONSIGLIO EVANGELIUCO DI CASTITA'

c. 599

 In questo canone troviamo un contenuto biblico, cristologico e giuridico della castità
 Il celibato è un impedimento invalidante del matrimonio se si emette con voto pubblico, c. 1088
 Questo canone si fondamenta nel Vat. II LG 42,44; PC 12; PO 16
 Possiamo indicare quattro punti:
1. La motivazione. Dev'essere il Regno dei Cieli, del quale è segno che anticipa sulla terra il Regno.
2. Funzione di segno. La castità ha la caratteristica escatologica.
3. Fecondità del cuore non diviso. E' la fecondità dell'amore salvifico di Cristo e della Chiesa.
4. Il contenuto
 Il senso di questo voto è quello di astenersi di ogni atto interno o esterno contrario al 6° e 9° comandamento del Decalogo
 Questo consiglio non ammette gradi, restrizioni ne particolarità delle Costituzioni o diritto proprio.
 Ammette soltanto distinzione nei mezzi ascetici della salvaguardia e l'osservanza del consiglio evangelico.
 La definizione ufficiale la troviamo nel 1901 nelle “Norme”: per il voto di castità i religiosi si donano a una vita di celibato e, per un nuovo obbligo di virtù di religiosi, si astiene da qualsiasi atto interno ed esterno contrario alla castità”.

IL CONSIGLIO EVANGELICO DI POVERTA'

c. 600

 Ha la sua radice nel PC, 13. Ha un fondamento biblico cristologico e conseguenze canoniche.
 Dal punto di vista giuridico o le conseguenze sono due:
1. Vita povera di fatto e di spirito basata sul lavoro e vita sobria. E' uno degli aspetti essenziale della povertà evangelica.
2. Esige una vita povera secondo il diritto proprio di ogni IVC.
 A questo canone si devono aggiungere le prescrizioni stabilite nel canone 668 in rapporto alla povertà.
 Il consacrato rinuncia all'uso indipendenti dei beni, in favore di un uso dipendenti.
 L'uso dei beni è un limite che serve da testimonianza al mondo nel quale i verbi avere, possedere e consumare, sono i verbi più adoperati.
 Ogni Istituto deve avere il proprio stile di praticare la povertà
 La definizione della povertà: per il voto di povertà il religioso rinuncia al diritto di disporre lecitamente di qualsiasi cosa temporale di valore monetario senza il permesso del superiore legittimo.”

IL CONSIGLIO DI OBBEDIENZA

c. 601

 Ha la sua fonte in PC 14.
 Ha il suo pressupposto biblico, cristologico sequela Christi e le conseguenze giuridiche.
 Le conseguenze sono:

1. Sottomissione ai superiori legittimi, secondo la legge universale e il diritto proprio,
2. Obbedienza quando attuano come superiori.
3. Quando comanda conformealle Costituzioni. Le Costituzioni sono lo strumento con il quale si misura l'autorità e l'obbedienza. Il diritto proprio serve di riferimento.

LA VITA FRAERNA

c. 602

 Ha il suo fondamento nel Vat. II LG 43, PC 15 e nei documenti postconciliari ES v. 25
 La vita fraterna ha il suo fondamento in Cristo.
 La sua dimensione, lo stile, il senso devono essere queli della famiglia cristiana, la cui aspirazione dev'essere quella di aiutare la persona consacrata nel perseguimento della felicità e nella fedeltà alla sua vocazione e nella testimonianza esemplare di vita
 Il canone mette in evidenza l'aspetto corporativo della vita consacrata.
 Sottolinea il valore della vita fraterna per i membri dell'istituto e per l'istituto stesso.
 Nella vita comune possiamo distinguere due elementi:

1. L'elemento formale, che sarà lo spirito distintivo è indispensabile e dev'essere realizzato da tutti.
2. L'elemento materiale, che è la coabitazione, che comprende la residenza, il programma di vita, l'autorità che la dirige, i mezzi di comunicazione . Questo comporta la stabilità della vita fraterna, pur cambiando le persone.

FORME DI VITA CONSACRATA

1. Eremitica c. 603
2. Vergine Consacrate c. 604
3. Nuove forme di Vita c. 605
4. Equiparazione tra IVC maschili e femminili c. 606

LA VITA EREMITICA

• La vita eremitica o anacoretica si trova agli inizio del cristianesimo e della vita consacrata.
• E una vita solitaria, silenziosa ed sobria.
• Non è un IVC nè una SVA. È una forma di vita consacrata ecclesiale riconosciouta dalla Chiesa.
• È una figura nuova, che non era stata riconsciuta dal CIC 17 e che il Concilio Vat. II suggeri alla Commissione di revisioone del codice che fosse inclusa nella nuova legislazione
• Il primo paragrafo ci offre gli elementi esenziali della vita eremitica e il secondo gli elementi giuridici
• La vita eremitica è costituita da:
• Separazione del mondo. Uscire del mondo e vivere separati da esso, dalla società e delle persone.
• Solitudine e silenzio. Il silenzio non è semplecimente non parlare o ascoltare. È il silenzio che suppone la solitudine di Dio che è pienezza di vita e di amore. Significa uno sforzo di vita che tende all’unione con Dio e richiede anche il silenzio del luogo.
• Preghiera assidua e penitenza. Non solo è la preghiera mentale, la Lectio Divina, l’Ufficio delle letture, ecc. Ma indica anche una preghiera che si fa stato di vita secondo la grazia ricevuta.
• Consacrazione della vita alla lode di Dio e la salvezza degli uomini. Una vita che dal silenzio arriva a Dio e ai fratelli. E’ una consacrazione che comporta l’assunzione dei tre consigli evangelici che sono segni dell’amore a Dio e ai fratelli.

Caratteristiche:
1. Vivono la solitudine non in comunità
2. Sottomessi dal Vescovo diocesano e non al Superiore religioso

Requisiti:
1. Professione dei tre consigli evangelici
2. Emettere un voto pubblico o altri sacri vincoli nelle mani del Vescovo diocesano
3. Il vescovo è quello della diocesi del luogo dove si trova il luogo in cui l’anacoreta vuole vivere la sua vita eremitica
4. La sua missione e sottomissione al Vescovo secondo lo statuto di vita approvato dal vescovo diocesano
5. Possono fare parte di questa vita uomini e donne, chierici o laici
6. I religiosi possono essere all’interno del proprio istituto se si contempla questa possibilità, doplo la professione perpetua e dopo aver vissuto alcuni anni di vita comunitaria. Sono sotto la potesta del Superiore e si regolano secondo le Costituzioni
7. La PB 109 dichiara che sono sotto la dipendenza della Cong. Per IVC-SCA.





L’ORDINE DELLE VERGINI

c. 604

• E’ un canone nuovo, introdotto nello schema del 1980 per influsso delle vergini consacrate.
• Si recupera questa forma di vita consacrata esistente dall’origine della Chiesa.
• E’ una forma di consacrazione esclusivamente femminile.
• Formano parte donne che vivono nel mondo non sposate, non vedove o che vivono in maniera non contraria alla castità, sia pubblica o privatamente e che in base all’età, prudenza, consuetudine offrano garanzie di perseveranza.
• Sono un ordine=gruppo o categoria che si può associare secondo il §2 con la finalità di essere di aiuto per vivere meglio il Santo proposito di verginità, per il servizio alla Chiesa.
• L’Ordo verginum non appartiene pienamente alla vita consacrata nel senso tecnico, ma per estensione possiamo dire che è vita consacrata o appartiene ad esse. La vita consacrata comporta la professione dei tre consigli evangelici, per questo accedit.
• Le vergini devono avere uno statuto di vita approvato dal vescovo diocesano e si consacrano nelle sue mani.
• Sono sotto la sua cura ed attenzione.
• Il lavoro che svolgono nella Chiesa non può essere imposto e deve essere consono con loro stato ed opzione di vita.
• Si aggiungano anche le opere di misericordia, a penitenza, la preghiera, cura dei poveri
• PB 110 stabilisce che è sotto la comp. Della CIVCSVA

LE NUOVE FORME DI VITA CONSACRTA

c. 605

• E’ un canone che indica la vitalità della Chiesa, l’attività dello Spirito Santo che continua a suscitare nella Chiesa nuovi carismi e forme di vita consacrata.
• I Vescovi hanno la responsabilità del discernimento dei nuovi carismi, devono pruomovere, proteggere questi carismi e doni.
• Se deve fare secondo le norme PC 19 del Concilio Vat. II
• La S. Sede ha la competenza di approvare e riconoscere le nuove forme de VC. I vescovi possono approvare nuovi Istituti di VC (c. 579,732), ma non possono approvare nuove forme di vita consacrata.
• Secondo il c. 573 la vita consacrata ha le seguenti caratteristice:
o Professione dei consigli evangelici
o Forme stabile di vita, cioè intenzione di perpetuità, di impegno e di dono
o Seguire più da vicino a Cristo, sotto l’azione dello Spirito Santo.
o Dedizione totale a Dio come amore supremo
o Consegna totale alla sua gloria, edificazione della Chiesa e salvezza del mondo
o Conseguire la perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio
o Anuncio e prefigurazione della gloria celeste
• I criteri di discernimento che i vescovi devono adottare sono stabili nei canoni 573-604.

01.12.09

2. Elementi costitutivi §2

• Gli elementi che costituiscono la definizione sono:

1. La denominazione:
Istituto: ha diversi sensi che confluiscono nella sottolineare il carattere di stabilità e consistenza. Istituto significa ogni corporazione, gruppo, comunità o società di vita consacrata.

• Il diritto universale lo adoperano invece di ordine o congregazione, religiose, famiglia, che sono rimasti per l’uso del diritto proprio come patrimonio di ogni istituto.

Società: ha diversi sensi, che applicato all’istituto significa comunità o corporazione ecclesiale libera religiosa spirituale, unitaria, apostolica, carismatica organizzat i cui membri emettono voti, vivono in comunità e si separano del mondo.

2. I consigli evangelici
• Il voto è una promessa deliberata e libera, fatta a Dio di un bene possibile e migliore, che deve essere compiuta in virtù della religione (c. 1191)
Vincolo sacro: LG 43-44 - è un giuramento che se fa al superiore e non a Dio

• La vita religiosa è definita come:
o La consacrazione totale a Dio, in termini nuziali della persona con Dio, l’immolazione sacrificale, con effetti cultuali in virtù della religione. Dei fini della carità ed escatologici per significare la vita futura.

1. Nozione della vita religiosa §
 Raccoglie quanto stabilito nel can. 573 applicato alla vita religiosa
 E’ un paragrafo principalmente dottrinale
 La VR è una forma di vita consacrata che ha le sue fondamente nella consacrazione totale della persona.
 La definizione che offre è descritiva, non esaustiva. Seleziona le categoria teologiche.
 Gli elementi caratteristici della vita religiosa sono:
o La consacrazione di tutta la persona LG 44 PC 1
o La manifestazione sponsale con Dio LG 2
o Segno del mondo futuro
o Valore cultuale e scarificale. Che implica a il sacrificio di tutta la persona nel vivere, pensare, operare.
 La pubblicità dei voti è data dal fatto di farla nelle mani del Superiore e da lui accettata riaccetta in nome della Chiesa. La pubblicità dei voti ha carattere giuridico e denota un legame particolare con la Chiesa che lo fa suo tramite il leggitimo rappresentante e per mezzo di esso li presenta Dio e li ripresenta alla Chiesa.

3. La vita fraterna in comune
 La vita fraterna è una nota caratteristica degli istituti secolari, Società di vita apostolica e in generale di tutte le forme di vita consacrata.
 Lo specifico è “in comunione”, che per quasi tutti gli autori è una caratteristica propria dei religiosi.
 Ma ci sono altre opinioni che dicono che non è necessaria perchè non appare nel can. 573, anche perchè si può concere la esclaustrazione e il permesso di assenza dalla comunità, restando membro dell’istituto, significa che non è un elemento costitutivo, ma integrativo
 La VF in comunitàa ha due elementi costitutivi: l’incorporazione e la coabitazione
 La prima è essenziale perchè senza la prima non si può dare la seconda . Senza membri non si puo dare la coabitazione sotto lo stesso tetto.
 La separazione del mondo §3

3. Natura giuridica del religioso §3
 L’oggetto diretto del paragrafo terzo per la testimonianza pubblica che i religiosi devono dare a Cristo e alla Chiesa.
 Uesto obbligo ha la sua origine nella professione religiosa e il religioso lo assume nel momento della professione. Il dare testimonianza appartiene alla propria struttura dell’essere religioso LG 44 per questo non c’è una sola forma, ma diverse tante quanti sono gli istituti religiosi.
 Si tratta di una doppia testimonianza: cristiana e ecclesiale
 La separazione del mondo rimanendo nel mondo. Si tratta di una separazione a livello dei valori, stile di vita, principi, ecc, per essere più liberi.
 La separazione fa riferimento alla clausura che è una ragionevole privacy che determina l’Istituto.

LE CASE RELIGIOSE (CR)

c. 608-616

 La CR è dove il religioso realizza la sua vocazione, la perfezione cristiana, la missione ecclesiale distintiva.
 Obbligatorietà ed elementi essenziali della CR, c. 608
 Il legislatore vuole riaffermare e rivendicare la necessità della CR per vivere la vita consacrata.
 La CR è la residenza o la sede dove si sviluppa la vita comune.
 La CR è una struttura solida e consistente, ben definita e integrata essenzialmente per:
c. 609:
o Un gruppo di persone o professi, al meno di tre professi c. 115 §1.
o La obbligatorietà di costituire formalmente e lgittimamente la casa.
o Un superiore
o Un oratorio, dove si conserva l’eucaristia.
o Mezzi di sopravvivenza sufficiente per permettere una vita degna.
 La obbligatorietà e chiara deve. Si deve tener una sede sociale della comunità, che serve di supporto e dove si incardina il professo acquistando il domicilio c. 103

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